1.1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore
commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione
di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita dell’operatore commerciale al domicilio del consumatore
o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore si
trovi, anche temporaneamente per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una esecuzione organizzata dall'operatore commerciale al
di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione
di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore
ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.
1.2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali
sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni
analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora
intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale.
2.1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o
alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce per
scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale.
b) operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione
ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto,
agisce nell'ambito della propria attività commerciale o professionale,
nonché la persona che agisce in nome e per conto di un operatore
commerciale.
3.1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili
ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con
eccezione
dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione
in beni immobili, nonché i contratti relativi alla riparazione di
beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande
odi altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti
e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
3.2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i contratti
aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per
i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore
non supera l'importo di lire cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali
ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente
individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo,
con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni
del presente decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente
tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale,
indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo
di lire cinquantamila.
4.1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto è attribuito al consumatore un diritto di recesso nei termini ed alle condizioni indicate negli articoli seguenti.
5.1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti
alle disposizioni del presente decreto l'operatore commerciale deve informare
il consumatore del diritto di cui all'art. 4.
L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali
condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto
di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratta di società o altra
persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché
l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto
eventualmente già consegnato, se diverso. Qualora il contratto preveda
che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine
o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi
indicati nella lettera b).
5.2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, qualora
sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine,
comunque denominata, l'informazione di cui al comma i deve essere riportata
nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali
e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi
indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione
del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
5.3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione
deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto
ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista
dal comma 2 dell'art. 1, ed, il relativo documento deve contenere, in caratteri
chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione
del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché
gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento
l'operatore commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal
consumatore.
5.4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione
sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella
relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a
quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto,
contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della
indicazione completa degli elementi di cui al comma 5, può essere
riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con
la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute
nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio
per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.
5.5. L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di
corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15
giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli
allo sconto prima di tale termine.
6.1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui
all'art. 4 deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato
nel precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso
nel termine di 7 giorni, che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione
di cui al precedente art. 5 ovvero, nel caso in cui non siapredisposta
una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per
i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente
mostrato o illustrato all'operatore commerciale il prodotto oggetto del
contratto.
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato
senza la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato
o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie più ampie
nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto nel presente decreto.
6.2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore
l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell'art. 5, oppure abbia
fornito, una informazione incompleta o errata che non abbia consentito
il corretto esercizio di tale diritto, il termine indicato nel comma i
è di sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto, per
i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data di
ricevimento della merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura
di beni.
6.3. La comunicazione di cui ai comma 1, sottoscritta dal medesimo
soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale,
deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
che si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale
accettante entro i termini previsti dal presente decreto o dal contratto
ove diversi. La comunicazione può esser inviata anche mediante telegramma,
telex o fac-simile, spediti entro i termini indicati nel comma l o nel
comma 2, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore successive.
L'avviso di ricevimento, non è comunque, condizione essenziale per
provare l'esercizio del diritto di recesso.
6.4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione
concernente il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione,
è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma
1, della merce ricevuta.
7.1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora
vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità della
merce da restituire ai sensi del successivo art. 8 è condizione
essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista
dal comma 2 dell'art. 6 è comunque sufficiente che la merce sia
restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita
ed eventualmente adoperata con l'uso della normale diligenza.
7.2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto
di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni
che siano state già eseguite.
8.1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della
comunicazione di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte dalle
rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale,
fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel
frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui
ai commi 2 e 3 del presente articolo.
8.2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è
tenuto a restituire all'operatore commerciale o al soggetto da questi designato,
la merce ricevuta entro sette giorni dalla data del suo ricevimento ovvero
entro il maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini della scadenza
del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata
all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Le spese di spedizione
sono a carico del consumatore.
8.3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento della merce restituita,
deve rimborsare al consumatore le somme da questo eventualmente pagate,
ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse
soltanto le eventuali spese accessorie, così come individuate ai
sensi dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale esclusione sia stata
espressamente prevista nella nota d'ordine o nell'informazione di cui all'art.
5, ovvero nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme si intendono
rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite
o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente
indicato. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo
di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso
deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola
che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle
somme versate, in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
9.1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi,
negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate
al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate
ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti
conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.
9.2. Per i contratti di cui al comma 1, l'informazione sul diritto
di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del
prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari
esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle
relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base
di offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere
fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute
le offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì
fornita per iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale
articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della
merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente
art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce.
10.1. Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
10.2. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni
del presente decreto.
11.1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora
il fatto costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale
non abbia fornito l'informazione di cui al comma 1 dell'art.5 o abbia fornito
una informazione incompleta o errata o comunque non conforme a quanto prescritto
dagli articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli l'esercizio del
diritto di recesso, o abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti
cambiari prima che sia trascorso il termine di cui al comma 1 dell'art.
5 o non abbia rimborsato al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate o non abbia restituito gli effetti cambiari secondo le modalità
previste dal comma 3 dell'art. 8 del presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci
milioni.
11.2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti
minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
11.3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'art. 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni
provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
è presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio
e dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la
sede legale dell'operatore commerciale.
12.1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
13.1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
13.2. In via transitoria è consentito, per il periodo di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi
o altri documenti illustrativi della merce o del servizio oggetto del contratto
non contengano l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5, a condizione
che tale informazione sia riportata nella nota d'ordine o in altro documento
consegnato al consumatore.
13.3. E’ altresì consentito che il periodo di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto che la nota d'ordine
eventualmente sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai sensi
del comma 2 dell'art. 5 non contenga l'informazione sul diritto di recesso,
purché tale informazione sia comunque fornita al consumatore per
iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 5, con
documento a parte, che deve essere sottoscritto dal consumatore ed, allegato
alla nota d'ordine medesima. Il presente decreto, munito di sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.